(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con  cui  lo
Stato ha trasferito alla  Regione  i  beni  appartenenti  al  demanio
idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e  di  difesa  del
suolo; 
    Vista la legge regionale 3 luglio 2002,  n.  16,  con  la  quale,
nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro
disciplinato in maniera organica la gestione del demanio  idrico  sia
dal  punto  di  vista  tecnico  che  organizzativo,  individuando  in
dettaglio le funzioni trasferite, tra le  quali  sono  ricomprese  le
concessioni in via amministrativa di  spiagge  lacuali,  superfici  e
pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche  e  di
aree fluviali, nonche' le  concessioni  di  estrazione  di  materiale
litoide dai corsi d'acqua; 
    Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il
quale  dispone  che  l'Amministrazione  regionale   adotta   apposito
Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale,  dei  canoni
da  applicare  alle  concessioni  demaniali  e  alle   utilizzazioni,
comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; 
    Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16,  recante  «Norme
urgenti in materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,
attivita'   venatoria,   ricostruzione,   adeguamento    antisismico,
trasporti, demanio marittimo e turismo»; 
    Considerato che l'art.  14  della  suddetta  legge  regionale  n.
16/2008 ha sostituito il comma 2 dell'art. 61 della  legge  regionale
n. 16/2002 con il seguente: 
      «2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di
estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate  per
una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un  importo  a  metro
cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca
di cui all'art. 7  della  legge  regionale  20  maggio  1997,  n.  21
(Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in  materia  di
sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo  e  sanzionatorio
di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto  1992,
n. 25, in materia  di  attivita'  estrattive.  Modifiche  alle  leggi
regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in  materia
di smaltimento di rifiuti solidi), e dei relativi decreti  attuativi,
ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di  scavo
e di asporto, nonche' dal  relativo  transito  degli  automezzi  fino
all'immissione nella viabilita' provinciale, regionale o statale.  Le
modalita' di suddivisione  della  citata  quota  tra  i  Comuni  sono
stabilite con regolamento. In caso di rinuncia da parte di un  Comune
all'importo spettante ai sensi del regolamento, la relativa somma  e'
destinata all'abbattimento del canone demaniale»; 
    Ritenuto pertanto di provvedere  all'emanazione  del  regolamento
previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 61 della legge  regionale  n.
16/2002, come  modificato  dall'art.  14  della  legge  regionale  n.
16/2002; 
    Visto  l'allegato  schema  di  regolamento  recante  «Regolamento
concernente le modalita' di ripartizione del canone demaniale  tra  i
Comuni i cui territori sono interessati da  operazioni  di  scavo  ed
asporto  di  materiale   litoide   nell'ambito   di   interventi   di
sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi  della  legge
regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2»; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 giugno  2009,
n. 1391; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante «Regolamento concernente  le
modalita' di ripartizione del canone demaniale tra  i  Comuni  i  cui
territori sono interessati da  operazioni  di  scavo  ed  asporto  di
materiale  litoide  nell'ambito  di  interventi  di  sistemazione   e
manutenzione dei corsi d'acqua, ai  sensi  della  legge  regionale  3
luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2», nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO